
Dopo sette lunghi anni di silenzio da parte del Governo nazionale, in data 10 settembre 2010 era stato emanato il decreto contenente le linee guida per l'installazione d'impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili.
In conformità a queste direttive, la Regione Emilia-Romagna si é tempestivamente attivata e oggi ha licenziato, mediante la III Commissione "Territorio Ambiente e Mobilità", il documento relativo alle linee guida per l'individuazione delle aree e dei siti per l'installazione di impianti di produzione di energia elettrica, tramite l'utilizzo della fonte energetica rinnovabile solare- fotovoltaica.
Questo provvedimento, arricchito dai contributi di Comuni, Province, Associazioni di categoria e Sindacati, rappresenta il giusto equilibrio tra le esigenze del territorio, le legittime aspettative di produttori e agricoltori e la salvaguardia e tutela del paesaggio. Una specifica attenzione è stata rivolta alle zone marginali, come l'Appennino, che potranno trovare una corretta valorizzazione nel rispetto delle loro specificità territoriali.
Le nuove disposizioni si applicano, fatti salvi i procedimenti già conclusi alla data di approvazione del presente provvedimento (che sarà all'ordine del giorno della prossima Assemblea legislativa, già convocata per lunedì 6 dicembre), a quelli che, alla medesima data, risultino formalmente avviati per effetto della presentazione dell'istanza di autorizzazione unica ovvero del sostitutivo titolo abilitativo.
Non sono soggetti alle disposizioni della delibera i procedimenti per l'installazione degli impianti che, alla data di approvazione della stessa, siano già stati ammessi a finanziamento pubblico.
Qualora l'impianto sia realizzato da un'azienda agricola, la superficie occupata dall'impianto fotovoltaico non potrà superare il 10% della superficie agricola disponibile, la potenza nominale complessiva dell'impianto sarà pari a 200 Kw più 10 Kw di potenza installata (eccedente il limite dei 200kw) per ogni ettaro di terreno posseduto e fino ad un massimo di 1 Mw.
Per quanto riguarda i Comuni montani valgono le indicazioni previste per la pianura, fatta salva la deroga alla necessità di contiguità degli appezzamenti di terreno, che possono essere separati. Il richiedente dell'impianto può essere una persona o un ente terzo rispetto al proprietario dei terreni.
Oltre i 1200 metri, infine, sono previsti -molto opportunamente- solo impianti per autoconsumo. Si tratta di un provvedimento "tampone", ma comunque importante, che cerca di organizzare e mettere ordine in un ambito che per troppo tempo è stato lasciato in balia di se stesso, in attesa che nei primi mesi del nuovo anno siano definite dalla Regione le linee guida sull'intero sistema delle fonti rinnovabili. Un sistema fondamentale in termini di produzione di energia pulita e di creazione di nuova occupazione.